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24.05.2013 — Sospensione del versamento dell’acconto IMU 2013

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 54/2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

 

Il successivo art. 2 stabilisce che in caso di mancata adozione entro il 31 agosto della riforma di cui all’articolo 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013.
 

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